Art. 7.

  Il  Ministro  per  l'industria ed il commercio puo' richiedere alle
imprese  esercenti  le  attivita'  di  cui al primo comma dell'art. 1
della  legge  6  dicembre 1962, n. 1643, gli inventari dei beni al 31
dicembre 1962.
  I  detti  inventari debbono pervenire al Ministero dell'industria e
del  commercio  entro  20  giorni  dalla  richiesta a cura dei legali
rappresentanti delle imprese.
  Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' disporre ispezioni
presso  le  imprese che esercitano la attivita' di cui al comma primo
dell'art.  1  della  legge  6  dicembre  1962,  n. 1643, per compiere
accertamenti  sulle  attivita'  delle imprese stesse e su quant'altro
necessario ai fini della applicazione della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, e dei relativi decreti delegati.
  Le  imprese  sono  tenute a mettere a disposizione degli incaricati
dell'ispezione i libri sociali e tutti i documenti contabili.
  In  caso  di  rifiuto  si  applica la disposizione dell'articolo 5,
secondo comma.