Art. 7. Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' richiedere alle imprese esercenti le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gli inventari dei beni al 31 dicembre 1962. I detti inventari debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro 20 giorni dalla richiesta a cura dei legali rappresentanti delle imprese. Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' disporre ispezioni presso le imprese che esercitano la attivita' di cui al comma primo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per compiere accertamenti sulle attivita' delle imprese stesse e su quant'altro necessario ai fini della applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei relativi decreti delegati. Le imprese sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione i libri sociali e tutti i documenti contabili. In caso di rifiuto si applica la disposizione dell'articolo 5, secondo comma.