Art. 8.

  Le  norme  previste  nei precedenti articoli si applicano agli Enti
pubblici  di cui al n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n.
1643.
  La  nomina  degli amministratori straordinari per la gestione degli
Enti  predetti  e'  effettuata  ai  sensi del secondo comma del n. 4)
dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
  Il  decreto  di  soppressione degli Enti pubblici che esercitano in
via  esclusiva  le  attivita' indicate nel primo comma dell'art. 1 e'
emanato su richiesta del Ministro per l'industria ed il commercio dal
Ministro  che  ha la vigilanza sull'Ente, di concerto con il Ministro
per il tesoro.
  Il  riordinamento  degli  Enti  pubblici  che non esercitano in via
esclusiva  le  attivita'  sopradette  e'  disposto  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del Ministro per l'industria ed
il  commercio,  di  concerto  con  il Ministro per il tesoro e con il
Ministro  avente  la  vigilanza,  sull'Ente, sentito il Consiglio dei
Ministri.