Art. 8. Le norme previste nei precedenti articoli si applicano agli Enti pubblici di cui al n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. La nomina degli amministratori straordinari per la gestione degli Enti predetti e' effettuata ai sensi del secondo comma del n. 4) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il decreto di soppressione degli Enti pubblici che esercitano in via esclusiva le attivita' indicate nel primo comma dell'art. 1 e' emanato su richiesta del Ministro per l'industria ed il commercio dal Ministro che ha la vigilanza sull'Ente, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il riordinamento degli Enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attivita' sopradette e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro avente la vigilanza, sull'Ente, sentito il Consiglio dei Ministri.