Art. 9.

  Le  imprese  assoggettate  a trasferimento in cui l'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato ha partecipazione sono trasferite all'Enel
in conformita' delle norme previste nei precedenti articoli.
  Con  successivo  decreto  del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del
Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con Il Ministro
per  i  trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate
le  altre norme previste dall'ultimo comma dello art. 4, n. 4), della
legge stessa.