Art. 9. Le imprese assoggettate a trasferimento in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione sono trasferite all'Enel in conformita' delle norme previste nei precedenti articoli. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con Il Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le altre norme previste dall'ultimo comma dello art. 4, n. 4), della legge stessa.