Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - SULLO - MATTARELLA - RUSSO - - FOLCHI