Art. 2.

  Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  ed  al
Protocollo  finale  di  cui all'articolo precedente a decorrere dalla
loro   entrata  in  vigore  in  conformita'  dell'articolo  27  della
Convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 gennaio 1963

                                SEGNI

                                                 FANFANI - PICCIONI -
                                                    TAVIANI - BOSCO -
                                                 LA MALFA - TRABUCCHI
                                                 - TREMELLONI - SULLO
                                               - MATTARELLA - RUSSO -
                                                             - FOLCHI