(Convenzione - art. 1)
Convenzione tra  l'Italia  e  la  Svizzera  relativa  agli  uffici  a
  controlli nazionali abbinati e al controllo, in corso di viaggi e 
  protocollo finale. (Berna, 11 marzo 1961). 
 
 
 CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA 
         RELATIVA AGLI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI 
                 E AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO 
 
Il Presidente della  Repubblica  italiana  e  il  Consiglio  Federale
                              Svizzero 
 
animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera  tra
i due Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione relativa agli
uffici a controlli nazionali abbinati e  al  controllo  in  corso  di
viaggio. Essi hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari: 
              Il Presidente della Repubblica italiana: 
      il Signor Ugo CALDERONI, Direttore Generale delle Dogane e 
delle Imposte Indirette; 
                   il Consiglio Federale Svizzero: 
      il Signor Charles LENZ, Direttore Generale delle Dogane; 
i quali, dopo essersi scambiati i loro  pieni  poteri  trovati  nella
dovuta e buona forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: 
 
                             Articolo 1 
 
  A termini della presente Convenzione, l'espressione: 
    1) "Controllo" indica l'applicazione di tutte le norme di legge, 
regolamentari  e  amministrative  dei  due  Paesi  che  regolano   il
passaggio della frontiera da parte delle persone, nonche'  l'entrata,
l'uscita e il transito di merci (inclusi anche i veicoli) e di  altri
beni. 
    2) "Stato di soggiorno" indica lo Stato sul cui territorio si 
effettua il controllo dell'altro Stato. 
    3) "Stato limitrofo" indica l'altro Stato. 
    4) "Zona" indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno 
nella quale  gli  agenti  dello  Stato  limitrofo  sono  abilitati  a
effettuare il controllo. 
    5) "Agenti" indica le persone appartenenti alle Amministrazioni 
incaricate del controllo e che  esercitano  le  loro  funzioni  negli
uffici a controlli nazionali abbinati  o  nei  veicoli  in  corso  di
viaggio. 
    6) "Uffici" indica gli uffici a controlli nazionali abbinati.