Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo, in corso di viaggi e protocollo finale. (Berna, 11 marzo 1961). CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA AGLI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI E AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera tra i due Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio. Essi hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: il Signor Ugo CALDERONI, Direttore Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette; il Consiglio Federale Svizzero: il Signor Charles LENZ, Direttore Generale delle Dogane; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 A termini della presente Convenzione, l'espressione: 1) "Controllo" indica l'applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative dei due Paesi che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonche' l'entrata, l'uscita e il transito di merci (inclusi anche i veicoli) e di altri beni. 2) "Stato di soggiorno" indica lo Stato sul cui territorio si effettua il controllo dell'altro Stato. 3) "Stato limitrofo" indica l'altro Stato. 4) "Zona" indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati a effettuare il controllo. 5) "Agenti" indica le persone appartenenti alle Amministrazioni incaricate del controllo e che esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio. 6) "Uffici" indica gli uffici a controlli nazionali abbinati.