(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
 
  1. Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura 
possibile, assistenza nell'esercizio delle loro funzioni nella  zona,
in particolare per regolare lo svolgimento dei controlli rispettivi e
assicurarne la rapidita', nonche' per impedire che persone,  merci  e
altri beni lascino l'itinerario o il luogo previsti per le operazioni
di controllo dei due Stati. 
  2. Le merci e altri beni provenienti dallo Stato limitrofo che sono 
sottratti  nella  zona  prima  del  controllo,  ove  vengano   subito
sequestrati nella zona o in prossimita' di questa dagli agenti  dello
Stato di soggiorno, sono rimessi  per  priorita'  agli  agenti  dello
Stato limitrofo. Qualora  venga  accertato  che  le  norme  regolanti
l'uscita dallo Stato  limitrofo  non  sono  state  trasgredite,  tali
oggetti  debbono  essere  consegnati  agli  agenti  dello  Stato   di
soggiorno. 
  3. A richiesta degli agenti dello Stato limitrofo, le competenti 
autorita', dello Stato di  soggiorno  procederanno  all'audizione  di
testimoni  e  di  esperti,  nonche'  a  indagini   ufficiali   e   ne
comunicheranno il risultato. 
  Inoltre, esse trasmetteranno ai testimoni e agli esperti le 
citazioni a comparire avanti all'autorita' dello  Stato  limitrofo  e
notificheranno gli atti di procedura e le decisioni amministrative  a
ogni  prevenuto  o  condannato.  Si   applicano   per   analogia   le
prescrizioni legali dello Stato di soggiorno concernenti la procedura
da seguire per il perseguimento di infrazioni della stessa natura. 
  4. La collaborazione prevista al precedente paragrafo 3 e' tuttavia 
limitata alle  infrazioni  alle  norme  doganali  e  disciplinano  il
passaggio della frontiera delle persone e delle merci, commesse nella
zona e scoperte durante o subito dopo la loro effettuazione.