Articolo 10 1. Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assistenza nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, in particolare per regolare lo svolgimento dei controlli rispettivi e assicurarne la rapidita', nonche' per impedire che persone, merci e altri beni lascino l'itinerario o il luogo previsti per le operazioni di controllo dei due Stati. 2. Le merci e altri beni provenienti dallo Stato limitrofo che sono sottratti nella zona prima del controllo, ove vengano subito sequestrati nella zona o in prossimita' di questa dagli agenti dello Stato di soggiorno, sono rimessi per priorita' agli agenti dello Stato limitrofo. Qualora venga accertato che le norme regolanti l'uscita dallo Stato limitrofo non sono state trasgredite, tali oggetti debbono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno. 3. A richiesta degli agenti dello Stato limitrofo, le competenti autorita', dello Stato di soggiorno procederanno all'audizione di testimoni e di esperti, nonche' a indagini ufficiali e ne comunicheranno il risultato. Inoltre, esse trasmetteranno ai testimoni e agli esperti le citazioni a comparire avanti all'autorita' dello Stato limitrofo e notificheranno gli atti di procedura e le decisioni amministrative a ogni prevenuto o condannato. Si applicano per analogia le prescrizioni legali dello Stato di soggiorno concernenti la procedura da seguire per il perseguimento di infrazioni della stessa natura. 4. La collaborazione prevista al precedente paragrafo 3 e' tuttavia limitata alle infrazioni alle norme doganali e disciplinano il passaggio della frontiera delle persone e delle merci, commesse nella zona e scoperte durante o subito dopo la loro effettuazione.