(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
 
  1. Le autorita' dello Stato di soggiorno accordano agli agenti 
dello Stato limitrofo, per l'esercizio delle loro nazioni nella zona,
la stessa protezione e assistenza riservata,  ai  propri  agenti.  Le
disposizioni penali  in  vigore  nello  Stato  di  soggiorno  per  la
protezione dei funzionari, nell'esercizio delle  loro  funzioni  sono
altresi' applicabili per reprimere infrazioni commesse nei  confronti
degli agenti dello Stato limitrofo. 
  2. Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti 
dello Stato limitrofo, nell'esercizio delle loro funzioni nella zona,
sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello  Stato  limitrofo
come se l'atto dannoso abbia avuto luogo in questo Stato. I cittadini
dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo  stesso  modo
dei cittadini dello Stato limitrofo.