(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
 
  1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della 
presente Convenzione, sono chiamati a  esercitare  le  loro  funzioni
nella zona, sono dispensati dall'obbligo di passaporto  e  di  visto.
Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a  recarsi  sul  luogo
del proprio  servizio,  comprovando  la  loro  identita'  e  la  loro
qualifica con l'esibizione di documenti ufficiali. Restano  riservate
le decisioni di divieto d'ingresso che colpiscono  personalmente  gli
agenti dello Stato limitrofo. 
  2. Le competenti Amministrazioni dello Stato di soggiorno possono 
esigere che agenti dello Stato limitrofo esercitanti le loro funzioni
nello Stato di soggiorno siano richiamati nel proprio Paese.