(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
 
  Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della 
presente Convenzione, a  esercitare  le  loro  funzioni  nella  zona,
possono portare la loro uniforme  nazionale  o  un  segno  distintivo
visibile; essi possono, nella zona come pure nel tratto tra  il  loro
luogo di servizio e  il  loro  domicilio,  portare  le  proprie  armi
regolamentari. L'uso di tali armi e', tuttavia consentito soltanto in
caso di legittima difesa.