(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
 
  1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della 
presente Convenzione,  esercitano  le  loro  funzioni  nella  zona  e
risiedono nello Stato di soggiorno, sono tenuti a  regolare  le  loro
condizioni di residenza conformemente alle norme sul soggiorno  degli
stranieri. Le  competenti  autorita'  rilasciano  loro  gratuitamente
l'autorizzazione di soggiorno. 
  2. L'autorizzazione di soggiorno e' rilasciata gratuitamente ai 
membri della famiglia conviventi con tali agenti e che non esercitano
alcuna attivita' lucrativa. 
  Tale autorizzazione puo' essere loro rifiutata solo nel caso in cui 
essi siano colpiti da un provvedimento di divieto d'ingresso  che  li
concerne  personalmente.   Le   autorita'   competenti   stabiliscono
liberamente sul rilascio ai membri della famiglia di detti agenti  di
una autorizzazione a esercitare  attivita'  lucrativa.  Qualora  tale
autorizzazione venga accordata, il suo rilascio  puo'  comportare  la
percezione delle tasse regolamentari. 
  3. Il periodo di tempo durante il quale gli agenti dello Stato 
limitrofo esercitano le proprie funzioni nello Stato di  soggiorno  o
vi risiedono  non  e'  compreso  in  quello  che  da'  diritto  a  un
trattamento di privilegio ai sensi  delle  Convenzioni  di  domicilio
esistenti. Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano
di una autorizzazione di soggiorno in ragione della presenza del capo
famiglia nello Stato di soggiorno.