(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
 
  1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della 
presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella  zona
e risiedono nello Stato di soggiorno,  beneficiano,  alle  condizioni
stabilite dalla, legislazione di quest'ultimo Stato, per essi e per i
membri della  loro  famiglia  conviventi,  della  esenzione  da  ogni
tributo di entrata e di uscita per le loro masserizie, i loro effetti
personali,  compresi  i  veicoli,  e  per   le   abituali   provviste
domestiche, tanto all'atto del loro insediamento o della costituzione
di un focolare nello Stato di soggiorno quanto al loro rientro  nello
Stato limitrofo.  Per  beneficiare  della  franchigia,  tali  oggetti
debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato  limitrofo  o
dello Stato nel quale l'agente od i membri della sua  famiglia  erano
anteriormente stabiliti. 
  2. Detti agenti, nonche' i membri della loro famiglia conviventi, 
sono esentati, in materia di diritto pubblico,  da  ogni  prestazione
personale o in  natura  nello  Stato  di  soggiorno.  In  materia  di
nazionalita' e di  servizio  militare,  essi  sono  considerati  come
aventi la loro residenza sul territorio dello Stato  limitrofo.  Essi
non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad  alcuna  imposta  o
tassa dalla quale fossero  dispensati  i  cittadini  dello  Stato  di
soggiorno domiciliati nello stesso Comune. 
  3. Gli agenti dello Stato limitrofo i quali, in applicazione della 
presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella  zona
ma non risiedono nello Stato di  soggiorno,  sono  ivi  esentati,  in
materia di diritto pubblico,  da  ogni  prestazione  personale  o  in
natura e dalle imposte dirette che colpiscono  la  loro  retribuzione
ufficiale. 
  4. Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti tra le Parti 
Contraenti  sono  inoltre  applicabili  agli   agenti   dello   Stato
limitrofo, i  quali,  in  applicazione  della  presente  Convenzione,
debbono  esercitare  le  loro  funzioni  nella  zona.  Rimane   ferma
l'esenzione da ogni contribuzione  diretta  personale,  prevista  sia
dalla Convenzione conclusa tra le Parti  Contraenti  il  23  dicembre
1873 "per la congiunzione della ferrovia del Gottardo con le ferrovie
italiane a Chiasso e a Bino", sia da quella conclusa  il  2  dicembre
1899 "per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con la rete
italiano attraverso il Sempione, per la designazione  della  stazione
internazionale e per l'esercizio della  sezione  Iselle-Domodossola",
in favore degli agenti dello Stato limitrofo addetti ai servizi delle
stazioni menzionate in dette Convenzioni. 
  5. Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in 
applicazione della presente Convenzione, debbano esercitare  le  loro
funzioni nella zona, non sono sottoposte  ad  alcuna  restrizione  in
materia valutaria. Gli agenti potranno trasferire liberamente i  loro
risparmi nello Stat o limitrofo.