(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
 
  Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune 
accordo: 
    a) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei 
servizi dello Stato limitrofo, nonche'  le  indennita'  eventualmente
dovute per il loro utilizzo; 
    b) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti 
incaricati del controllo in corso di viaggio.