Articolo 17 Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo: a) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo, nonche' le indennita' eventualmente dovute per il loro utilizzo; b) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.