(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
 
  1. I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono 
contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali. 
  2. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare 
la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro  uso  esclusivo,
nonche'   a   espellere   qualsiasi   disturbatore.   Essi   possono,
all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello
Stato di soggiorno.