Articolo 18 1. I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali. 2. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonche' a espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.