(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
 
  Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui 
gli agenti dello  Stato  limitrofo  hanno  bisogno  durante  il  loro
servizio nello Stato di soggiorno sono esentati da diritti doganali e
da qualsiasi tassa di entrata o di uscita.  Non  dovranno,  all'uopo,
essere fornite garanzie. A meno che non sia disposto diversamente  di
comune accordo dalle  Amministrazioni  competenti,  i  divieti  o  le
restrizioni all'importazione o alla esportazione non si  applicano  a
tali oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati  che
gli agenti utilizzano, sia per l'esercizio delle loro funzioni  nello
Stato di  soggiorno,  sia  per  lasciare  il  loro  domicilio  e  per
ritornarvi, sia per percorrere il tratto  che  separa  i  due  uffici
facenti parte di uno stesso valico di frontiera.