(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
 
  1. Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente 
Convenzione, le misure necessarie  per  facilitare  e  accelerare  il
passaggio della frontiera tra i due  Paesi  in  materia  di  traffico
ferroviario, stradale e per via d'acqua. 
  Esse, a tal fine, possono: 
    a) istituire uffici a controlli nazionali abbinati; 
    b) istituire un controllo sui veicoli in corso di viaggio, su 
determinati percorsi; 
    c) autorizzare gli agenti competenti di uno dei due Stati a 
esercitare le loro funzioni  sui  territorio  dell'altro  Stato,  nel
quadro della presente Convenzione. 
  3. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione: 
    a) degli uffici a controlli nazionali abbinati; 
    b) dei percorsi sui quali il controllo puo' essere eseguito in 
corso di viaggio; 
saranno stabiliti da appositi accordi tra le autorita' competenti dei
due Stati.