Articolo 2 1. Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per facilitare e accelerare il passaggio della frontiera tra i due Paesi in materia di traffico ferroviario, stradale e per via d'acqua. Esse, a tal fine, possono: a) istituire uffici a controlli nazionali abbinati; b) istituire un controllo sui veicoli in corso di viaggio, su determinati percorsi; c) autorizzare gli agenti competenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sui territorio dell'altro Stato, nel quadro della presente Convenzione. 3. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione: a) degli uffici a controlli nazionali abbinati; b) dei percorsi sui quali il controllo puo' essere eseguito in corso di viaggio; saranno stabiliti da appositi accordi tra le autorita' competenti dei due Stati.