(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
 
  1. Lo Stato di soggiorno autorizzera' a titolo gratuito, salvo il 
pagamento delle eventuali  spese  d'impianto  e  di  locazione  delle
apparecchiature,  le   installazioni   telefoniche   e   telegrafiche
(comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli  uffici
dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno,  il  collegamento  di
queste installazioni a quelle corrispondenti nello  Stato  limitrofo,
nonche'  lo  scambio  di  comunicazioni  dirette  con  detti  uffici,
riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali  comunicazioni
sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo. 
  2. I Governi dei due Stati s'impegnano a concedere, agli stessi 
fini e nella misura del  possibile,  ogni  facilitazione  per  quanto
concerne l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione. 
  3. Restano inoltre riservate le norme dei due Stati in materia di 
costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazioni.