Articolo 21 La corrispondenza od i colli di servizio, nonche' i valori, in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare con il timbro ufficiale del servizio interessato.