(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
 
  La corrispondenza od i colli di servizio, nonche' i valori, in 
provenienza o a destinazione  degli  uffici  dello  Stato  limitrofo,
possono essere trasportati a cura degli agenti di  tale  Stato  senza
l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni  tassa,
debbono circolare con il timbro ufficiale del servizio interessato.