(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
 
  1. Le persone residenti nello Stato limitrofo possono effettuare 
presso i  servizi  di  tale  Stato  stabiliti  nella  zona  tutte  le
operazioni relative al controllo, alle stesse  condizioni  e  con  le
stesse modalita' che nello Stato limitrofo. 
  2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono in particolare 
applicabili alle persone residenti  nello  Stato  limitrofo  che  ivi
effettuano tali operazioni a titolo professionale; dette persone sono
sottoposte a tale riguardo  alle  norme  di  legge,  regolamentari  e
amministrative  dello  Stato  limitrofo  concernenti  le   operazioni
medesime.  Le  operazioni  effettuate  e  i  servizi  resi  in   tali
condizioni sono considerati come  esclusivamente  effettuate  e  resi
nello Stato limitrofo. Il presente paragrafo si applica altresi' alle
imposte sulla cifra  d'affari.  L'attivita'  che  un  dichiarante  in
dogana, residente nello Stato limitrofo, esercita presso  un  ufficio
di tale Stato situato nello Stato di soggiorno non fa sorgere di  per
se' stessa l'obbligo di corrispondere le imposte sul  reddito  e  sul
patrimonio, prelevate in questo ultimo Stato. 
  3. Le persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo 
possono, per tali operazioni, impiegare  indifferentemente  personale
italiano o svizzero. 
  4. Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili alle 
persone indicate nei precedenti paragrafi 1 a 3 per  quanto  riguarda
il passaggio della frontiera  e  il  soggiorno  in  detto  Stato.  Le
facilitazioni compatibili con tali norme debbono essere concesse. 
  Qualora l'attivita' di dette persone sia sottoposta ad 
autorizzazione per il fatto che esse la  esercitano  in  qualita'  di
stranieri nello Stato di soggiorno, tale autorizzazione  deve  essere
rilasciata gratuitamente da parte delle autorita' competenti.