(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
 
  1. A parte i casi contemplati nell'articolo 22, le persone 
residenti nell'uno dei due Stati possono effettuare presso gli uffici
dell'altro Stato stabiliti nella zona tutte la operazioni relative al
controllo, senza  particolare  abilitazione  professionale,  ma,  ove
occorra, con il semplice gradimento da parte della competente dogana. 
Dette persone devono essere trattate dalle autorita' dell'altro Stato
sul piano di una completa uguaglianza. 
  2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono applicabili in 
particolare  alle  persone  residenti  nell'uno  dei  due  Stati  che
effettuano  tali  operazioni  a  titolo  professionale.  Per   quanto
riguarda le imposte sulla cifra di  affari,  i  servizi  resi  in  un
ufficio dell'altro Stato devono essere sempre considerati  come  resi
nello  Stato  al  quale  l'ufficio  appartiene.  L'attivita'  che  un
dichiarante in dogana  residente  nell'uno  dei  due  Stati  esercita
presso un ufficio dell'altro Stato non far sorgere di per  se  stessa
l'obbligo di corrispondere le imposte sul reddito e  sul  patrimonio,
prelevate in quest'ultimo Stato. 
  3. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste nei paragrafi 
3 e 4 dell'articolo 22.