(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sara' 
costituita,  al  piu'  presto  possibile,   una   Commissione   mista
italo-svizzera la quale avra' il compito: 
    a) di preparare gli accordi previsti all'articolo 2; 
    b) di formulare eventuali proposte intese a modificare la 
presente Convenzione; 
    c) di risolvere le difficolta' che potessero eventualmente 
derivare dall'applicazione della presente Convenzione. 
  2. Detta Commissione sara' composta di sei membri, tre dei quali 
saranno designati da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa scegliera'
il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e  i  membri
svizzeri. 
  Il presidente non avra' voto prevalente. I membri della Commissione 
potranno essere assistiti da esperti.