(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
 
  La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di 
ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Roma. 
  Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di 
ratifica e cessera' di aver effetto due anni dopo la sua denuncia  da
parte di una delle due Parti Contraenti. 
  In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la 
presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. 
  Fatta a Berna, l'11 marzo 1961, in due esemplari originali, in 
lingua italiana. 
                                           Per la Repubblica italiana 
                                                 UGO CALDERONI 
Per la Confederazione Svizzera 
            LENZ