Articolo 27 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Roma. Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di aver effetto due anni dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatta a Berna, l'11 marzo 1961, in due esemplari originali, in lingua italiana. Per la Repubblica italiana UGO CALDERONI Per la Confederazione Svizzera LENZ