Articolo 3 La zona puo' comprendere: 1) per cio' che concerne il traffico ferroviario: a) una parte della stazione e dei suoi impianti; b) la tratta di linea fra la frontiera e l'ufficio, nonche' parti delle stazioni situate da tale percorso; c) ove trattisi del controllo su in treno in corso di viaggio, il treno sul determinato percorso, nonche' una parte delle stazioni ove inizia tale percorso e ove esso termina, come pure le parti di stazioni attraversate dal treno; 2) per cio' che concerne il traffico stradale: a) una parte degli edifici di servizio; b) settori di strada e di altri impianti; c) la strada tra lo frontiera e l'ufficio; d) se si tratti del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e ove esso termina; 3) per cio' che concerne la navigazione: a) una parte degli edifici di servizio; b) settori della vie navigabile, come pure impianti rivieraschi e portuali; c) la via navigabile tra la frontiera e l'ufficio; d) se si tratti del controllo di un natante in corso di viaggio, il natante, nonche' il battello adibito al controllo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia ed ove esso termina. Allorquando un accordo, concluso in virtu' del precedente articolo 2, paragrafo 3, non include nella zona una parte di territorio rispondente ai punti previsti dai predetti numeri 1) a 3), esso puo' stabilire l'applicazione, in detta parte, di talune disposizioni della presente Convenzione o il riconoscimento di taluni diritti e obblighi che ne derivano, in particolare il mantenimento della facolta' di sorveglianza da parte degli agenti dello Stato limitrofo.