(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
 
  La zona puo' comprendere: 
    1) per cio' che concerne il traffico ferroviario: 
      a) una parte della stazione e dei suoi impianti; 
      b) la tratta di linea fra la frontiera e l'ufficio, nonche' 
parti delle stazioni situate da tale percorso; 
      c) ove trattisi del controllo su in treno in corso di viaggio, 
il treno sul determinato percorso, nonche' una parte  delle  stazioni
ove inizia tale percorso e ove esso termina, come pure  le  parti  di
stazioni attraversate dal treno; 
    2) per cio' che concerne il traffico stradale: 
      a) una parte degli edifici di servizio; 
      b) settori di strada e di altri impianti; 
      c) la strada tra lo frontiera e l'ufficio; 
      d) se si tratti del controllo di un veicolo in corso di 
viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come  pure  un  settore
degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia  e  ove  esso
termina; 
    3) per cio' che concerne la navigazione: 
      a) una parte degli edifici di servizio; 
      b) settori della vie navigabile, come pure impianti rivieraschi 
e portuali; 
      c) la via navigabile tra la frontiera e l'ufficio; 
      d) se si tratti del controllo di un natante in corso di 
viaggio, il natante, nonche' il battello  adibito  al  controllo  sul
determinato percorso, come pure un  settore  degli  edifici  e  degli
impianti ove tale percorso inizia ed ove esso termina. 
  Allorquando un accordo, concluso in virtu' del precedente articolo 
2, paragrafo 3, non  include  nella  zona  una  parte  di  territorio
rispondente ai punti previsti dai predetti numeri 1) a 3), esso  puo'
stabilire l'applicazione, in  detta  parte,  di  talune  disposizioni
della presente Convenzione o il riconoscimento di  taluni  diritti  e
obblighi che  ne  derivano,  in  particolare  il  mantenimento  della
facolta' di sorveglianza da parte degli agenti dello Stato limitrofo.