(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
 
  Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, 
ne' condurre in tale Stato, le persone che non  si  recano  in  detto
Stato, salvo che  esse  violino  nella  zona  le  norme  di  legge  e
regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.