Articolo 7 1. Il controllo del Paese di uscita e' effettuato prima del controllo del Paese di entrata. 2. Prima della fine del controllo di uscita, alla quale deve essere assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti dello Stato di entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo. 3. Gli agenti dello Stato di uscita non possono piu' effettuare il loro controllo quando gli agenti dello Stato di entrata hanno iniziato le operazioni di controllo, in via, eccezionale, operazioni relative al controllo di uscita possono essere riprese, a richiesta della persona interessata e con l'assenso dell'agente competente dello Stato di entrata. 4. Deroghe all'ordine delle operazioni stabilito nel paragrafo 1 di cui sopra non saranno autorizzate se non in quanto esse siano giustificate da importanti ragioni pratiche ed in quanto nessun altro motivo vi si opponga. In tali casi eccezionali, gli agenti dello Stato di entrata non potranno procedere ad arresti o a sequestri se non dopo che il controllo dello Stato di uscita sia terminato. Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora terminato il controllo di uscita, presso gli agenti dello Stato di uscita. Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresti o a sequestri, essi hanno la precedenza.