(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
 
  1. Il controllo del Paese di uscita e' effettuato prima del 
controllo del Paese di entrata. 
  2. Prima della fine del controllo di uscita, alla quale deve essere 
assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti  dello
Stato  di  entrata  non  sono  autorizzati  a  iniziare  il   proprio
controllo. 
  3. Gli agenti dello Stato di uscita non possono piu' effettuare il 
loro controllo  quando  gli  agenti  dello  Stato  di  entrata  hanno
iniziato le operazioni di controllo, in via, eccezionale,  operazioni
relative al controllo di uscita possono essere riprese,  a  richiesta
della persona interessata  e  con  l'assenso  dell'agente  competente
dello Stato di entrata. 
  4. Deroghe all'ordine delle operazioni stabilito nel paragrafo 1 di 
cui sopra non  saranno  autorizzate  se  non  in  quanto  esse  siano
giustificate da importanti ragioni pratiche ed in quanto nessun altro
motivo vi si opponga. In tali  casi  eccezionali,  gli  agenti  dello
Stato di entrata non potranno procedere ad arresti o a  sequestri  se
non dopo che il  controllo  dello  Stato  di  uscita  sia  terminato.
Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi  condurranno  le
persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora  terminato
il controllo di uscita, presso gli  agenti  dello  Stato  di  uscita.
Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresti o  a  sequestri,
essi hanno la precedenza.