(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
 
  Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul 
territorio del loro Stato le somme in denaro  percepite  nella  zona,
nonche' le merci e altri beni trattenuti o sequestrati. Essi  possono
parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le  norme  di
legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.