Articolo 8 Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro percepite nella zona, nonche' le merci e altri beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.