(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
 
  1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di 
questo ultimo all'atto del controllo di uscita o rinviate nello Stato
limitrofo a richiesta della persona  interessata,  prima  dell'inizio
del  controllo  di  entrata  nello  Stato  di  soggiorno,  non   sono
sottoposte alle norme riguardanti l'esportazione, ne' al controllo di
uscita dello Stato di soggiorno. 
  2. Il ritorno nel Paese di uscita non puo' essere rifiutato alle 
persone e alle merci respinte da parte degli agenti  dello  Stato  di
entrata.