Art. 12.
                   Collegio dei revisori dei conti

  Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre
componenti.
  Esso   controlla  la  gestione  dei  fondi  e  verifica  i  bilanci
predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.
  L'assemblea  convocata  per l'elezione del Consiglio elegge, con le
modalita' stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori
dei  conti,  scegliendone  i  componenti  tra  gli  iscritti  che non
ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica
di consigliere.
  I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.