Art. 19.
                               Cariche

  Il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  elegge  nel  proprio seno un
presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
  Elegge  inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da
sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il
presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
  Designa  pure  tre  giornalisti  perche'  esercitino le funzioni di
revisore dei conti.
  Il  presidente deve essere scelto tra gli iscritti nello elenco dei
professionisti,  il  vicepresidente  tra gli iscritti nell'elenco dei
pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o
non  abbiano  ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere
presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.