Art. 20. 
                     Attribuzioni del Consiglio 
 
  Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme,
esercita le seguenti attribuzioni: 
    a) da' parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia
e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la
professione di giornalista; 
    b) coordina e promuove le attivita' culturali dei Consigli  degli
Ordini per favorire le  iniziative  intese  al  miglioramento  ed  al
perfezionamento professionale; 
    c)  da'  parere  sullo  scioglimento  dei  Consigli  regionali  o
interregionali ai sensi del successivo articolo 24; 
    d)  decide,  in  via  amministrativa,  sui  ricorsi  avverso   le
deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di
cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi  in
materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei  Consigli
degli Ordini e dei Collegi dei revisori; 
    e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi  e  degli
affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia  e
giustizia; 
    f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la
grazia e giustizia,  la  misura  delle  quote  annuali  dovute  dagli
iscritti per le spese del suo funzionamento; 
    g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi  dal
Ministro per la grazia e giustizia, il  limite  massimo  delle  quote
annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai  rispettivi
iscritti.