Art. 26.
                          Albo: istituzione

  Presso  ogni  Consiglio  dell'Ordine  regionale o interregionale e'
istituito  l'albo  dei  giornalisti  che  hanno la loro residenza nel
territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
  L'albo  e'  ripartito  in  due  elenchi,  l'uno  dei professionisti
l'altro dei pubblicisti.
  I  giornalisti  che  abbiano  la  loro abituale residenza fuori del
territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.