Art. 27.
                           Albo: contenuto

  L'albo  deve  contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la
residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione
e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo
l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che
ripete il numero d'ordine di iscrizione.
  L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
  A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.