Art. 29.
              Iscrizione nell'elenco dei professionisti

  Per  l'iscrizione  nell'elenco  dei  professionisti sono richiesti:
l'eta'  non  inferiore  agli  anni  21, l'iscrizione nel registro dei
praticanti,  l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per
almeno  18  mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e
l'esito  favorevole  della  prova  di  idoneita' professionale di cui
all'art. 32.
  La  iscrizione  e'  deliberata dal componente Consiglio regionale o
interregionale   entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
domanda.  Decorso  tale  termine,  inutilmente  il  richiedente  puo'
ricorrere  entro  30  giorni  al Consiglio nazionale che decide sulla
domanda di iscrizione.