Art. 29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32. La iscrizione e' deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente puo' ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.