Art. 33. 
                       Registro dei praticanti 
 
  Nel registro dei praticanti  possono  essere  iscritti  coloro  che
intendono avviarsi  alla  professione  giornalistica  e  che  abbiano
compiuto almeno 18 anni di eta'. 
  La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti  di
cui ai numeri 1), 2) e 4)  dell'articolo  31.  Deve  essere  altresi'
corredata dalla dichiarazione del direttore  comprovante  l'effettivo
inizio della pratica di cui all'articolo 34. 
  Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31. 
  Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi'
avere superato un esame di cultura  generale,  diretto  ad  accertare
l'attitudine all'esercizio della professione. 
  Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una Commissione,  composta
da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun  Consiglio  regionale  o
interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con  almeno
10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di
presidente della Commissione, sara'  scelto  fra  gli  insegnanti  di
ruolo di scuola media superiore  e  nominato  dal  provveditore  agli
studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale. 
  Le modalita' di  svolgimento  dell'esame  saranno  determinate  dal
regolamento. 
  Non sono tenuti a sostenere la prova di  esame,  di  cui  sopra,  i
praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza
di scuola media superiore.