Art. 37. 
                            Trasferimenti 
 
  Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un albo.
In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere  il
trasferimento nell'albo del luogo della  nuova  residenza;  trascorsi
tre mesi dal  cambiamento  senza  che  ne  sia  fatta  richiesta,  il
Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo
del  giornalista  che  si  e'  trasferito  in  altra  sede  ed   alla
comunicazione  di  tale  cancellazione   al   Consiglio   nella   cui
giurisdizione  e'  compreso  il  luogo  della  nuova  residenza,  che
provvedera' ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.