Art. 43. 
           Notificazione delle deliberazioni del Consiglio 
 
  Le  deliberazioni  del  Consiglio  regionale  o  interregionale  di
cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova  iscrizione  ai  sensi
dell'articolo  precedente,  devono  essere  motivate   e   notificate
all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.