Art. 58. 
                            Prescrizione 
 
  L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. 
  Nel caso che per il fatto sia stato promosso  procedimento  penale,
il  termine  suddetto  decorre  dal  giorno  in   cui   e'   divenuta
irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento. 
  La prescrizione e' interrotta dalla  notificazione  degli  addebiti
all'interessato,  da  eseguirsi  nei   modi   di   cui   all'articolo
precedente,  nonche'   dalle   discolpe   presentate   per   iscritto
dall'incolpato. 
  La  prescrizione  interrotta  ricomincia  a  decorrere  dal  giorno
dell'interruzione; se piu' sono gli atti interruttivi la prescrizione
decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il  termine  stabilito
nel primo comma puo' essere prolungato oltre la meta'. 
  L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti
coloro  che  abbiano  concorso  nel  fatto  che  ha  dato  luogo   al
procedimento disciplinare.