Art. 60. 
                   Ricorso al Consiglio nazionale 
 
  Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione
o cancellazione dall'albo, dagli elenchi  o  dal  registro  e  quelle
pronunciate  in  materia  disciplinare   possono   essere   impugnate
dall'interessato e dal pubblico ministero competente con  ricorso  al
Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni. 
  Il termine decorre per l'interessato  dal  giorno  in  cui  gli  e'
notificato il provvedimento e per il pubblico  ministero  dal  giorno
della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal
giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44  per  i
provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni. 
  I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli
articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.