Art. 61.
                      Procedimenti disciplinari

  Prima  della  deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il
Consiglio  nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero.
Questi   presenta  per  iscritto  le  sue  conclusioni,  che  vengono
comunicate   all'incolpato   nei   modi  e  con  il  termine  di  cui
all'articolo 56.
  Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e
57, primo comma.