Art. 71. 
                             Anzianita' 
 
  I giornalisti  iscritti  negli  albi  dei  professionisti  e  negli
elenchi   dei   pubblicisti   vi   rimangono   iscritti   conservando
l'anzianita' di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928,
n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 
  Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali
registri dei praticanti, o negli elenchi  speciali  e  per  stranieri
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge   vengono
trasferite, con la  rispettiva  anzianita',  negli  elenchi  previsti
dall'articolo 28. 
  Coloro che  abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  nell'albo
anteriormente al  30  novembre  1962,  possono  essere  iscritti  dal
Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti  dalle  leggi
precedenti.