Art. 72. 
          Personale degli Ordini o del Consiglio nazionale 
 
  Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini
e del Consiglio nazionale  si  osservano  le  disposizioni  contenute
nell'articolo 11 del decreto  legislativo  luogotenenziale  5  agosto
1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349. 
  Il  personale  dipendente  dalla  Commissione  unica,  in  servizio
all'atto della cessazione d'attivita' della stessa, sara' assunto dal
Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni  di  cui  al
comma precedente.