Art. 73. 
                         Norme regolamentari 
 
  Il Governo provvedera'  all'emanazione  delle  norme  regolamentari
entro il termine di 90  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
legge. 
  In sede di regolamento e  in  applicazione  dell'articolo  1  della
presente  legge,  non  potra'  farsi  luogo   alla   istituzione   di
circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno
40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.