Art. 2. 
 
  Il  regolamento  di  cui  al  precedente  articolo  deve  prevedere
apposita autorizzazione valevole per l'intestatario  della  stessa  e
per i locali in essa indicati. 
  Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento: 
    a) del possesso da parte dell'impresa di cui e' o sara'  titolare
il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti  dalla  legge
25 luglio 1956, n. 860; 
    b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e  delle
suppellettili destinati allo svolgimento delle attivita' di  barbiere
o di parrucchiere  per  signora  ed  affini,  nonche'  dei  requisiti
sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attivita'; 
    c)   della   qualificazione   professionale    del    richiedente
l'autorizzazione. 
  L'accertamento di cui  alla  lettera  a)  spetta  alla  Commissione
provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non e' richiesto  se
la impresa di barbiere o di parrucchiere risulti gia'  iscritta  come
tale  in  un  albo  provinciale  delle  imprese  artigiane   di   cui
all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. 
  L'accertamento di cui alla lettera b) spetta ai  competenti  organi
comunali e  deve  essere  compiuto  in  relazione  alle  disposizioni
vigenti in materia in ciascun Comune. 
  La qualificazione professionale di cui alla  lettera  c)  s'intende
conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se  questi  sia,  o  sia
stato, gia' titolare di un esercizio di barbiere  o  di  parrucchiere
per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle  imprese
artigiane oppure se  presti  o  abbia  gia'  prestato  la  sua  opera
professionale  qualificata  presso  un'impresa  di  barbiere   o   di
parrucchiere per signora od affine, iscritta in un  albo  provinciale
delle imprese artigiane. 
  La qualificazione professionale si intende altresi' conseguita  dal
richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso  di
apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.  25,  e  delle
norme di applicazione previste nei  contratti  collettivi  di  lavoro
delle categorie interessate. 
  Le condizioni  di  cui  alla  lettera  c)  sono  certificate  dalla
Commissione provinciale dell'artigianato.