Art. 3. 
 
  L'autorizzazione di cui al precedente articolo  e'  rilasciata  con
provvedimento del sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale. 
  Il rifiuto di accordare l'autorizzazione  deve  essere  motivato  e
comunicato  al  richiedente  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
presentazione della domanda. 
  Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione e'
ammesso ricorso  alla  Giunta  provinciale  amministrativa  entro  il
termine di giorni trenta dalla notifica.