Art. 5. 
 
  A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento  di
cui all'articolo  1  gli  esercenti  le  attivita'  di  barbiere,  di
parrucchiere per signora ed affini,  i  quali  non  si  siano  muniti
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2  saranno  soggetti  alle
sanzioni  previste  dalla  legge  comunale  e  provinciale   per   le
contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963 
 
                                SEGNI 
 
                                                  FANFANI - TAVIANI - 
                                                 COLOMBO - BERTINELLI 
                                                            JERVOLINO 
 
Visto, il Guardasigilli: BOSCO