Art. 5. A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gli esercenti le attivita' di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI - COLOMBO - BERTINELLI JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO