Art. 3. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' per azioni - Societa' Emiliana di Esercizi Elettrici, con sede in Parma, piazzale Bottego n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.