Art. 3.

  L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione
alla  Societa'  per azioni - Societa' Emiliana di Esercizi Elettrici,
con  sede in Parma, piazzale Bottego n. 1, dei beni eventualmente non
ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6
dicembre  1962,  n.  1643,  e  nell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.