La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la "Mutualita' pensioni", avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe. La "Mutualita' pensioni" costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso. L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.