Art. 10.

  Le  pensioni  di  cui  al  precedente  articolo di importo uguale o
superiore  a  lire  26  mila  annue, sono integrate, al momento della
liquidazione,  della  quota  di lire 26 mila annue a carico del conto
speciale della "Mutualita' pensioni", purche' l'iscritta:
    a)  dimostri  di  non essere tenuta a pagare imposto dirette e di
non  appartenere  ad  un  nucleo  familiare  il cui capo famiglia sia
assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito;
    b)   non   fruisca   di   pensione   dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o suoi
fondi  sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti
pubblici  o  di  altri  trattamenti  obbligatori di previdenza, fatta
eccezione per le sole pensioni di guerra.
  Il  diritto  all'integrazione si perde qualora venga meno una delle
condizioni espresse nelle precedenti lettere a) e b).