Art. 11.

  Qualora  la  rendita  derivante  dalla  contribuzione  sia uguale o
superiore  a  lire  13  mila annue, l'iscritta che, ferme restando le
condizioni  di cui al precedente articolo 10, dimostri di appartenere
ad  un  nucleo  familiare,  il  cui capofamiglia non sia iscritto nei
ruoli comunali dell'imposta di famiglia, ha diritto all'integrazione,
a  carico  del  conto  speciale  della  "Mutualita'  pensioni" sino a
raggiungere  nel  complesso  la  quota di lire 65 mila annue. In ogni
caso, l'integrazione non puo' essere inferiore a lire 26 mila annue.