Art. 12.

  La  titolare  della  pensione  e'  tenuta a denunciare all'istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  entro  trenta  giorni dal suo
verificarsi,  qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale
o  di  reddito  che  comporti  decadenza dal godimento della quota di
pensione a carico del conto speciale.
  Chiunque  faccia dichiarazioni inesatte o compia altri atti al fine
di  procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento della quota
integrativa  prevista  dai  precedenti articoli 10 e 11 e' punito con
l'ammenda  da  lire  10  mila  a  lire  100  mila, salvo che il fatto
costituisca reato piu' grave.