Art. 14.

  Le  pensioni liquidate a norma della, presente legge sono suddivise
in  tredici quote di cui dodici vengono pagate in sei rate bimestrali
e la tredicesima viene pagata entro la seconda decade di dicembre.
  Qualora  la  rendita derivante dalle contribuzioni non raggiunga il
limite minimo di lire 13.000 annue, questa sara' corrisposta in ratei
annuali anticipati.